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Le nuove plusvalenze IRPEF da “SuperBonus”

  • 05/01/2024

La legge finanziaria 2024 (art. 1, comma 64, legge 30/12/2023, n. 213) introduce una nuova tipologia di plusvalenza derivante da cessione immobiliare rilevante ai fini della determinazione dei redditi soggetti ad IRPEF. Vengono in particolare modificati sia l’art. 67, c. 1, TUIR (con introduzione di una nuova lettera b-bis) che l’art. 68 comma 1 (con l’aggiunta di nuove disposizioni). Si fa presente che deve trattarsi di plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso di immobile in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito degli interventi che abbiano fruito delle agevolazioni di cui all’art. 119 del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con legge 17/07/2020 n. 77 ossia che abbiano fruito delle detrazioni di imposta Super-Bonus per interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico o di eliminazione delle barriere architettoniche. Da segnalare che non viene richiesto come nel successivo art. 68, comma 1, del T.U.I.R. (nel testo pure modificato dalla legge 213/2023) che si sia fruito del SuperBonus nella misura del 110% (il SuperBonus nel corso degli anni ha subito, infatti, delle riduzioni nella sua misura) né che si sia fruito anche dell’opzione per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con legge 17/07/2020 n. 77 e la cessione per generare plusvalenza tassabile deve essere posta in essere entro i dieci anni successivi alla conclusione degli interventi che hanno fruito del Super-Bonus. Nel caso di specie pertanto non ha alcun rilievo la data di acquisto dell’immobile ma va presa in considerazione la data di conclusione dell’intervento agevolato.