Loading...

Emergenza “Covid-19”

 

Ecco alcune delle principali novità intervenute nel mondo notarile in conseguenza dell’emergenza “Covid-19” 

SOSPENSIONE DEI TERMINI “PRIMA CASA”

Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) pubblicato sulla GURI Serie Generale n.94 dell’8 aprile 2020) ed entrato in vigore dal 9 aprile 2020 prevede all’art. 24 la sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della “prima casa”. A sua volta l’art. 3, comma 11-quinquies, D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 n. 21 (cd. Decreto Milleproroghe) così dispone: “All’articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”. In pratica in forza del combinato disposto dell’art. 24, c. 1, D.L. 23/2020 (convertito con legge 40/2020) e dell’art. 3, c. 11-quinquies, D.L. 183/2020 (convertito con legge 21/2021) i termini per gli adempimenti posti a carico del contribuente per poter fruire delle agevolazioni prima casa e del credito di imposta rimangono sospesi tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

L’art. 24 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (come prorogato dall'art. 5-septies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15) ha successivamente sospeso nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022 i termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa: ad oggi tutti i suddetti termini (sotto meglio specificati) ricominciano a decorrere dal giorno 1 aprile 2022.

Nel dettaglio i termini sospesi previsti dalla detta nota II-bis sono:

a) il termine di 18 mesi entro il quale la parte acquirente deve stabilire la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acuistato come “prima casa”;

b) nel caso di cessione entro i predetti 5 anni, il termine di 1 anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici “prima casa” per evitare la decadenza dall’agevolazione procedendo all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;

c) per il caso in cui la parte acquirente non soddisfi il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 della nota e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), il termine di 1 anno entro il quale quest'ultimo immobile debba essere alienato.

Di fatto, si conteggiano 2 anni, 1 mese e 7 giorni in più.

Invece il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della “prima casa” è 1 anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è goduto dell’agevolazione “prima casa”.

Non è stato sospeso il ternime di 5 anni per il divieto di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile agevolato: vedi Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020. 

ATTENZIONE! Si ricorda che l'articolo 24 del decreto “Liquidità” (Dl n. 23/2020), secondo cui “I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020” (ora 31 marzo 2022 - vedi sopra), non è applicabile ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, in quanto la norma non include i termini di cui all'articolo 15 del Tuir, bensì solo quelli previsti da altre disposizioni agevolative in materia di imposta di registro. Tale disposizione è una norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi e i tempi in essa considerati.

SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) pubblicato sulla GURI Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) ed entrato in vigore lo stesso giorno prevede varie sospensioni di termini fiscali, ma nulla dice in materia del termine per la presentazione della denuncia di successione.

Nella pagina dedicata alle FAQ l’Agenzia delle Entrate ha però risposto:

“La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020”.