Novità 2025

Ecco le principali novità fiscali in vigore dal 2025. 

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

(in vigore dall’1 gennaio 2025)

 

Art. 1 Comma 30 – rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e terreni “a regime”

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 30, in esame, agli artt. 5 e 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448, diventa “a regime” la facoltà di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola), ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 t.u.i.r., mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La relativa disciplina, in parte riformulata, prevede in sintesi:

– per i titoli, le quote o i diritti, negoziati e non, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre dello stesso anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima; per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale è determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r., con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente;

– per i terreni, edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, la disposizione di cui all’art. 7 cit. è riformulata prevedendo che entro il 30 novembre (dello stesso anno) i contribuenti possano optare, ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b), t.u.i.r., per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. A seguito dell’opzione, in luogo del costo o del valore di acquisto, è assunto il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima;

– la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro la predetta data del 30 novembre;

– le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla predetta data del 30 novembre;

– le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 18 per cento.

Si riportano di seguito gli articoli 5 e 7 l. 448/2001 nel testo coordinato con le modifiche (in neretto):

Articolo 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni)

  1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.
  2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 18 per cento ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno.
  3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre.Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
  4. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
  5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
  6. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
  7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Articolo 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

  1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono optare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell’opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.
  2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 18 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione.
  3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre.Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
  4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di cui al comma 2.
  5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico del contribuente.
  6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.

Art. 1 Commi 31-36 – agevolazioni per assegnazioni e cessioni ai soci, trasformazione in società semplice

Sono ancora una volta possibili operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci, nonché di trasformazione in società semplice, essendo riproposta dalla legge di bilancio 2025 la relativa disciplina, già prevista in passato per le medesime operazioni (da ultimo, con riguardo all’art. 1, commi 100-105, l. n. 197/2022, si rinvia a Raponi, studio n.46-2023/T, Assegnazioni agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili; Id., studio n.45-2023/T, Cessioni onerose di beni immobili in favore dei soci agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili; Id., studio n.44-2023/T, Trasformazione di società commerciale in società semplice agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili).

In sintesi, le s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., che entro il 30 settembre 2025 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo t.u.i.r. (diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (l’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60 per cento entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025).

Per le assegnazioni e le cessioni di cui sopra le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

La normativa si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 o che siano iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che si trasformano in società semplice entro il 30 settembre 2025.

Art. 1 Comma 37 – estromissione di beni dal regime di impresa

Il comma in esame regola l’estromissione agevolata dei beni dal regime d’impresa richiamando le disposizioni di cui all’art. 1 comma 121 legge di Stabilità per il 2016 (l. n. 208/2015) applicabili alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025 (sul tema cfr. Raponi, studio n.20-2016/T, Art. 1 commi 115-120 legge di Stabilità 2016: assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice).

Art. 1 Commi 54-56 – detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica

I commi in oggetto recano diverse modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali previste in materia di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui agli art. 16-bis comma 3-ter t.u.i.r., artt. 14 e 16 d.l. n. 63/2013, intervenendo su termini e aliquote di detrazione e differenziando, tra l’altro, il regime nel caso di immobili adibiti ad abitazione principale. Modifiche sono apportate anche all’art. 119 d.l. n. 34/2020 in materia di Superbonus.

Sul tema seguiranno successivi approfondimenti.

Art. 1 Comma 68 – esenzione da imposta ipotecaria di atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute

All’art. 8 del d.lgs. n. 139/2024, che reca disposizioni relative gli aggiornamenti delle intestazioni catastali, è aggiunto un comma riguardante l’esenzione dall’imposta ipotecaria, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, per atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute.

Art. 1 Comma 70 – esenzione da imposte ipotecarie per atti di annotazione e di cancellazione di vincoli nel libro fondiario

È aggiunto un ulteriore comma all’art. 32 D.P.R. n. 601/1973 il quale prevede l’esenzione da imposte ipotecarie per atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario dei vincoli previsti dall’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano nonché di vincoli per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della legge provinciale in materia di urbanistica.

Art. 1 Comma 116 – modifica del termine per alienare l’abitazione preposseduta ai fini delle agevolazioni “prima casa”

Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, è modificato il termine annuale previsto dal comma 4-bis della nota II-bis) all’art. 1, tariffa, parte prima, allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per l’alienazione della precedente “prima casa” in caso di nuovo acquisto agevolato.

A seguito della modifica il testo del comma 4-bis citato è il seguente:

4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.

La modifica, non essendo diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025 (art. 21 legge Bilancio 2025). Pertanto rispetto agli atti di acquisto stipulati da tale data con le agevolazioni prima casa ai sensi del predetto comma 4-bis, il termine per l’alienazione dell’abitazione preposseduta è di due anni.

Inoltre, considerando che la modifica si riferisce ad un elemento temporale di una fattispecie (oggetto di un trattamento fiscale di favore) rispetto alla quale rileva un comportamento che non si esaurisce contestualmente e ha il dichiarato fine di agevolare il contribuente nella realizzazione di tale fattispecie, appare ragionevole ritenere, anche sulla base dell’intenzione del legislatore,  che la detta modifica si applichi pure rispetto ad atti di acquisto, agevolati ai sensi del suddetto comma 4-bis, stipulati prima del 1° gennaio 2025 per i quali a tale data sia ancora pendente il termine annuale per l’alienazione (in questo senso cfr. anche Busani, Due anni di tempo per i requisiti prima casa, in NTplus Fisco, 23 dicembre 2024).

Infine, va segnalato come non siano stati modificati invece i termini per il riacquisto di cui all’art. 7 comma 1 l. n. 448/1998 ai fini del credito di imposta “prima casa” e per il riacquisto di cui al comma 4 della nota II-bis), cit., per evitare la decadenza nell’ipotesi di alienazione infraquinquennale, che restano dunque di “un anno”.

 

Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139

(in vigore dall’1 gennaio 2025)

 

Modifiche in materia di trust

Nel riformato Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (D.lgs. n. 346/1990 - TUSD), il Governo ha riservato una particolare attenzione all’istituto del trust, cui sono dedicate diverse nuove disposizioni, in vigore dal 1/1/2025.

Per la prima volta, il TUSD menziona espressamente il trust, elevandolo a paradigma di fattispecie: le norme sono prioritariamente riferite ai trust, oltre che agli “altri vincoli di destinazione”. Il che significa che i caratteri strutturali del trust sono assunti dal legislatore come idonei a definire la (pur sempre ambigua ma forse, in tal modo, più definita) categoria dei vincoli di destinazione.

Con riferimento ai trust, il decreto delegato riformula il presupposto impositivo, specifica le regole di territorialità del tributo e, soprattutto, introduce l’art. 4-bis, cui è assegnato il compito di definire compiutamente i termini di rilevanza fiscale dell’istituto.

La stesura dell’art. 4-bis fa tesoro di quei principi che la giurisprudenza ha enunciato in decine e decine di pronunce dal 2019 in poi e che l’Agenzia delle Entrate ha fatto propri con un vigoroso revirement del 2022.

 

Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali

L’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto la sostituzione del comma 4-ter dell’art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni – TUS), in ossequio alla prescrizione contenuta nell’art. 10 della l. 9 agosto 2023, n. 111, di delega al Governo per la riforma fiscale, ove sono stati indicati i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, oltre che per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

 

Il coacervo delle donazioni pregresse

 

E’ stato definitivamente soppresso il coacervo ereditario delle donazioni pregresse con l’espressa abrogazione del comma 4 dell’art. 8 del D.lgs. n. 346/1990 che così dettava: “4. Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto.”

 

Modifiche di tassazione delle liberalità indirette

La liberalità indiretta risultante da atti soggetti a registrazione è autonomamente tassabile, senza modifiche, con i criteri dell’imposta di donazione, per cui sia il negozio-mezzo, sia il negozio fine sono sottoposti alle rispettive imposte. Fanno eccezione le suddette liberalità se collegate, in qualsivoglia modo, a trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta proporzionale o iva oppure a trasferimenti di aziende, nella quale ipotesi la liberalità non subisce tassazione ed è solo il negozio-mezzo a scontare l’imposta di registro proporzionale o l’iva.

La liberalità indiretta non risultante da atti soggetti a registrazione non è sottoposta a registrazione e non è tassata, ma viene accertata (d’Ufficio) e sottoposta all’imposta delle donazioni allorché emerga per dichiarazione dell’interessato in occasione di procedimenti di accertamento di altri tributi. In tal caso l’aliquota d’imposta è l’8% (quindi senza modulazione dell’aliquota in funzione di gradi di parentela/affinità o coniugio) e si applicano le franchigie.

La liberalità indiretta sottoposta a registrazione volontaria sconta le imposte stabilite dall’art. 56 TUS con relative aliquote e franchigie.

Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

In via preliminare si consacra la scomparsa dei tradizionali 'appositi stampati' per la richiesta di registrazione (cd. Modelli 69), in quanto è previsto ora dal nuovo comma 1 dell'art. 11 del TUR che «la richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» e, per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si fà riferimento al comma 2 in via testuale e formale alla normativa di fatto già in vigore disciplinante la cd. registrazione telematica (ovverossia al procedimento di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4638), eliminando così una discrasia tra previsione astratta della regolamentazione della fattispecie e sua concreta disciplina in forza della normativa del 1997, sopraggiunta al TUR.

Scompare anche la previsione (di cui al terzo comma art.11) che prevedeva, in casi diversi da quelli già disciplinati dal comma 2, l'obbligo della produzione di due originali, o di un originale e di una fotocopia dell'atto da assoggettare a registrazione: le modalità di registrazione, anche telematica, saranno stabilite anche in tal caso da un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne il procedimento, l'innovazione più significativa è quella che si evince dalla nuova formulazione dell'art. 41, ove, al comma 1, viene sancito il principio per cui «1. L’imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all’articolo 37 nonché da quelli per i quali opera l’istituto della registrazione a debito di cui all’articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile,...».

Resta salva in ogni caso la facoltà di controllo da parte dell'Ufficio, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, - e sempreché non si tratti di atti a cui si applichi la speciale normativa per la registrazione telematica ex art. 3-ter d.lgs. n. 463/1997 sopra menzionata - della regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuate dal contribuente nonché della regolarità dei versamenti fatti, nonché la facoltà di recuperare la maggiore imposta dovuta (e non versata) mediante liquidazione notificata al contribuente con invito ad effettuare entro sessanta giorni il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, della sanzione amministrativa 9 e degli interessi di mora, con possibilità di ridurre ad un terzo la sanzione se il pagamento integrativo è effettuato nel termine indicato.

Va altresì rilevato che all'art. 55 comma 1 del TUR non è più prevista ora la vigenza dell'inciso per il quale il pagamento dell'imposta complementare, da eseguire entro sessanta giorni dalla notifica della relativa liquidazione, era anche quello dovuto in base "...alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19..."; e a tale modifica fa da pendant quella per cui all'art. 76 comma 2 lettera b) del TUR si precisa che l'imposta deve essere richiesta dall'Ufficio, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti "dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19", sopprimendo il seguente inciso "se si tratta di imposta complementare".

Anche nell'ambito delle imposte sulle successioni, normata dal T.U. n. 346 del 31 ottobre 1990, si opera una modifica dalla etero-liquidazione all'autoliquidazione da parte dei 'soggetti obbligati al pagamento'.

Il nuovo testo dell’art. 27 del suddetto testo unico, rubricato “Procedimento e termini”, indica le fasi del modello di attuazione dei tributi fondato sull’autoliquidazione, cui si è accennato:

- il primo comma, senza novità rispetto al passato, prevede che la successione debba essere dichiarata a norma degli articoli da 28 a 30 nel termine di cui all'articolo 31,

- il nuovo secondo comma stabilisce che l'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33 ed è nuovamente autoliquidata nel caso in cui sia presentata una dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa,

- il comma 2-bis prevede che l'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione ai sensi dell'articolo 33.

Restano fermi i commi successivi dell'articolo 27, nonché gli altri articoli del TUS relativi ai poteri dell'ufficio di rettificare e liquidare la maggiore imposta in caso di dichiarazione incompleta o infedele e di liquidare l’imposta d'ufficio in caso di dichiarazione omessa.

Il nuovo procedimento di liquidazione dell’imposta di successione è, dunque, disciplinato dall’art. 33 TUS.

Infatti il nuovo primo comma dell'art. 33 del T.U. esordisce stabilendo che «I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione...» e poi precisa nel secondo periodo con riferimento ai medesimi soggetti che «devono provvedere, nei termini indicati nell’articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari». In un unico comma pertanto ora si stabilisce l'obbligo dell'autoliquidazione per tutti i tributi e tasse connessi alla presentazione della dichiarazione di successione (a differenza della precedente sistemazione normativa, che distingueva al comma 1 del medesimo art. 33 la procedura di 'liquidazione' dell'imposta di successione da parte dell'Ufficio e al comma 1-bis - che ora risulta abrogato - la procedura di autoliquidazione da parte degli 'eredi e legatari' delle dette imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari, in presenza di beni immobili e diritti reali sugli stessi).

Connessa alla nuova modalità di autoliquidazione dell'imposta di successione, è la previsione che modifica, sostituendolo, il comma 1 dell'art. 37 del T.U. prevedendo che il contribuente provveda al pagamento entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, mentre è stabilito che il pagamento dell'(eventuale) ulteriore imposta principale liquidata dall'Ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi così come quella dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli artt. 34 e 35 del T.U. debba essere eseguito entra sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione.

Inoltre:

* si elimina con riguardo agli interessi di mora il riferimento alla misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto;

* si sostituisce il riferimento alla misura minima delle somme dovute di lire ventimila con quella di 'euro dieci';

* si prevede (rinviando a un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate) che anche prima della presentazione della dichiarazione di successione i soggetti indicati nell’art. 48 comma 4 TUS (banche, intermediari finanziari, ecc..) consentano, in presenza di immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione se a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni;

* si fa rinvio per le modalità di pagamento delle somme dovute in autoliquidazione ad un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

* si conferma la possibilità del dilazionamento del pagamento dell'imposta di successione, ora autoliquidata, entro il termine di cui al novello comma 1 art. 37, sopra citato, nella misura non inferiore al venti per cento ovvero per importi superiori ad euro ventimila, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione di successione.

Non viene invece sostanzialmente modificata la procedura di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali, vincolati o non vincolati, nonché di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquant'anni né la novella di riforma apporta le modifiche che sarebbero state necessarie per rendere esplicita l'impossibilità di assolvere mediante siffatta cessione al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, se dovute.

 

Modifiche alla tassazione degli atti di trasferimento di azienda a titolo oneroso

Per effetto della ricollocazione dal comma 4 al comma 2 del segmento normativo relativo alla valorizzazione dell’azienda risulta rafforzato in via sistematica il principio della tassazione al netto delle passività.

L’attuale formulazione precisa che la valorizzazione è «al netto delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile» (salvo le eccezioni espressamente previste). Rispetto alla precedente formulazione si aggiunge dunque il requisito dell’inerenza, che tuttavia la giurisprudenza di legittimità aveva già indicato come necessario ai fini dell’applicabilità del principio.

 

Modifiche alla tassazione degli atti di trasferimento di diritti edificatori

La lettera ff) n.ro 1) del comma 1 art. 2 del decreto di riforma introduce un importante inciso, all'art. 9 della Tariffa parte I (che come è noto prevede l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 3% per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), estendendo tale modalità impositiva anche ai 'contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati'. Fà da corollario alla novella in materia di imposta di registro anche quella simmetrica in materia di imposta di trascrizione, in quanto all'art. 3 comma 1 lett.b) del decreto di riforma è stabilito che all'art. 4 della Tariffa allegata al TU. n.347/90 (statuente l'applicazione dell'imposta in misura fissa) sia inserita la menzione anche dei contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, sottraendoli pertanto all'applicazione di alcuna imposta in misura proporzionale.

 

Modifiche alla tassazione della divisione ereditaria

La modifica dell’art. 34 TUR riguarda solamente la divisione ereditaria, per la quale, lasciando immutato l’ancoramento all’ «asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione», si ammette, finalmente e con dovizia di precisazioni, quella rilevanza a fini tributari della collazione delle precedenti donazioni fatte in vita dal de cuius.

 

Tassazione del contratto preliminare

In base al nuovo testo, se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA si applica l’aliquota nella misura dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. Resta ferma la previsione secondo la quale l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

 

Legge 13 dicembre 2024, n. 203

(in vigore dal 12 gennaio 2025)

 

Si segnala l’Art. 22 in tema di disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per l’attività di mediazione in caso di cessione di immobili, di cui si riporta il testo.

 “1. All’articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché’, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa».

 Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

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